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La creazione di crediti d’imposta fittizi legati al Superbonus 110%, attraverso fatture per lavori mai eseguiti o realizzati solo in parte, può integrare il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Non occorre attendere che il credito venga utilizzato in compensazione o riscosso: quando viene ceduto per la prima volta, il reato è già consumato.

Lo hanno chiarito le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza numero 36525/2026, depositata il 16 ottobre scorso, risolvendo un contrasto interpretativo sulla qualificazione della condotta e sul momento consumativo del reato.

La frode oltre il falso credito.

Il meccanismo del Superbonus prevede che il riconoscimento dell’agevolazione dipenda da una serie di adempimenti e controlli, anche tecnici, destinati a verificare l’effettiva esecuzione degli interventi.

Secondo le Sezioni Unite, la presentazione di fatture false e attestazioni non veritiere non costituisce una semplice dichiarazione infedele. È una condotta idonea a ingannare l’amministrazione finanziaria, inducendola a riconoscere un beneficio privo dei necessari presupposti.

La frode può quindi integrare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall’articolo 640-bis del codice penale, anziché il solo reato di indebita percezione previsto dall’articolo 316-ter.

La prima cessione completa il reato.

La distinzione decisiva riguarda il momento in cui si realizzano il profitto ingiusto e il corrispondente danno patrimoniale.

La sola creazione del credito fittizio non basta a consumare la truffa. Occorre che il credito entri nella disponibilità patrimoniale di un soggetto diverso dal beneficiario originario.

In caso di sconto in fattura, il reato si perfeziona quando il credito passa dal committente all’impresa che ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, i lavori. Se invece il beneficiario sceglie la cessione diretta, il momento decisivo coincide con il primo trasferimento al cessionario.

In entrambi i casi rileva il perfezionamento della cessione secondo la procedura fiscale, con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione del credito da parte del destinatario.

L’irrilevanza della successiva cessione.

Non occorre, dunque, attendere che l’impresa trasferisca successivamente il credito a una banca o ad altri soggetti. Già con la prima cessione il credito fittizio entra nel patrimonio di un terzo, producendo un’utilità economica e il corrispondente danno per lo Stato.

Le successive cessioni, così come la compensazione o la riscossione, non spostano in avanti il momento consumativo del reato.

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